Legge di Bilancio 2023, misure adottate dal Governo per sostenere le imprese


Inflazione galoppante, rincari delle forniture di energia elettrica e gas, materie prime alle stelle, mercato immobiliare in caduta libera. Sono solo alcuni dei problemi che rovinano il sonno di molti italiani. Qui di seguito elenchiamo le principali misure adottate dal Governo nella Legge di Bilancio 2023 per sostenere le imprese nell’ottica di salvaguardare anche i consumi.

Crediti d’imposta per consumi energetici

Viene esteso anche per il primo trimestre 2023 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In questa sede non trattiamo le imprese considerate energivore o gasivore.

Le imprese con contatori di potenza disponibile superiori a 4,5% kW possono usufruire di un credito d’imposta nella misura del 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Altra circostanza è che si sia verificato un incremento del costo dell’energia superiore al 30% rispetto al quarto trimestre 2019.

In merito al consumo di gas il credito d’imposta è pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Si veda anche la nostra ultima comunicazione del 19 dicembre 2022.

Regime forfettario

Viene innalzato a 85mila euro il limite dei ricavi o compensi per poter accedere al regime forfettario.

Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. La base imponibile non può comunque superare i 40mila euro.

Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare

Viene prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda il 50% dell’Iva versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici degli immobili. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nel corso dell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

Società di persone (escluse società semplici) e società di capitali (escluse coop) potranno, entro il 30 settembre 2023, decidere di assegnare o cedere ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e/o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.

L’assegnazione, la cessione e la trasformazione sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap pari all’8% (o del 10,5% quando la società non risulta operativa in almeno 2 periodi d’imposta antecedenti l’operazione), calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il costo fiscale riconosciuto.

L’imposta di registro in caso di cessione e assegnazione è ridotta al 50%, mentre le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa. Non è prevista alcuna norma specifica in materia di Iva.

Inoltre, viene data la possibilità all’imprenditore individuale di “trasferire” dall’impresa alla sfera personale immobili posseduti alla data del 31/10/2022 e che a tale data risultavano strumentali per destinazione o per natura (art. 43, comma 2, del Tuir) alla attività d’impresa.

L’imposta dovuta dall’imprenditore (8%), determinata con le medesime modalità previste per l’assegnazione delle società, dovrà essere versata quanto al 60% entro il 30/11/2023 e per la restante parte entro il 30/06/2024.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Viene data la possibilità di rideterminare il valore dei titoli e quote delle partecipazioni sia quotate che non, e dei terreni.

I nuovi termini/condizioni per la rideterminazione dei costi di titoli quotati e non quotati e dei terreni sono i seguenti:

– i beni devono essere posseduti al 1 gennaio 2023;
– predisposizione e asseverazione della perizia entro il 15 novembre 2023;
– applicazione di una imposta sostitutiva del 16% da versarsi entro il 15 novembre 2023, eventualmente rateizzabile con applicazione dell’interesse del 3%, in tre rate annuali uguali (15 novembre 2024 e 15 novembre 2025).

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12 degli anni 2019, 2020 e 2021, possono essere “definite” con il pagamento di una sanzione ridotta pari al 3% anziché al 10%. Essenziale è che il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023

La definizione agevolata si “perfeziona” con il pagamento:

• delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti;
• degli interessi e delle somme aggiuntive;
• delle sanzioni nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il versamento può essere rateizzato fino a un massimo di 20 rate senza limite di importo.

Possono essere definite, con la riduzione della sanzione al 3%, anche le rateazioni già in corso e non ancora scadute al 1° gennaio 2023.

Stralcio dei carichi fino a mille euro

È disposto l’annullamento “automatico”, alla data del 31/3/2023, dei debiti:

• di importo “residuo”, al 1° gennaio 2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
• risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella cd. “rottamazione”.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

É prevista una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, cd. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il beneficio della “rottamazione-quater”, quindi, consiste nello sgravio:

• di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
• di ogni tipo di interesse compreso nel carico;
• degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;
• delle somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione ai sensi art. 17 del DLgs.112/99;

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare, entro il 30 aprile 2023, mediante apposito modello.

Il modello va presentato esclusivamente con modalità telematiche; all’indirizzo sotto riportato si trovano le modalità per la presentazione

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/

Entro il 30 giugno 2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse. Il pagamento del dovuto può essere effettuato:

• in unica soluzione;
• in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso, la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute vanno corrisposte rispettivamente entro il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023. Le restanti vanno versate trimestralmente.

Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. Bonus mobili)

Viene incrementato per il 2023 il tetto di spesa massima previsto per godere della detrazione IRPEF, con aliquota al 50% e in 10 quote annuali di pari importo, sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. Bonus mobili).

La spesa agevolabile aumenta, quindi, da 5mila a 8mila euro per il 2023, mentre resta invariato il tetto a 5mila euro per il 2024.

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