Trasparenza dei contributi pubblici ricevuti
Nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza nell’ambito dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione, la Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità a carico dei soggetti privati che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con enti da questi controllati.
Inizialmente tale legge era rivolta solo alle società di capitali e associazioni/fondazioni/ONLUS. Con le modifiche introdotti dal Decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019 ma con effetto dal 2018, tutte le imprese, compreso anche quelle che non redigono il bilancio, devono adempiere a tale obbligo.
In particolare, fra le categorie delle “imprese” sono interessate: le società di capitali che redigono la nota integrativa, le micro imprese, le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, tutti i soggetti che hanno ricevuto sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere dalla Pubblica amministrazione di importo superiore a € 10.000,00 devono renderli “trasparenti”, cioè pubblicarli.
Le modalità di pubblicità variano a seconda che i soggetti interessati redigano la “nota integrativa” (società di capitali) rispetto alle altre imprese e/o associazioni/fondazioni/ONLUS. Le prime lo rendono pubblico inserendo le informazioni nella nota integrativa, mentre tutte le altre (micro imprese, società di persone, ditte individuali, associazioni, fondazioni e ONLUS) dovranno farlo attraverso l’inserimento nel proprio portale (sito internet) o nei portali delle Associazioni di Categoria.
Nella tabella qui sotto riportata vengono riepilogate le tipologie di soggetti interessati, i termini da rispettare e le modalità.
| SOGGETTI | TERMINE | MODALITÀ |
| Società e cooperative sociali che redigono il bilancio esteso | Deposito del bilancio | Nota Integrativa |
| Società e cooperative sociali che redigono il bilancio abbreviato o Micro | 30/06 di ogni anno | Sito o portale associazione di categoria |
| Società di persone | 30/06 di ogni anno | Sito o portale associazione di categoria |
| Ditte individuali | 30/06 di ogni anno | Sito o portale associazione di categoria |
| Onlus, Associazioni e Fondazioni | 30/06 di ogni anno | Siti internet o analoghi portali digitali |
Le informazioni che devono essere date sono:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
Si precisa che la soglia degli € 10.000,00 è riferita alla somma di tutti i contributi, sovvenzioni, ecc ricevuti in un anno, a partire dall’anno 2018, e che la verifica va fatta con riferimento al criterio di cassa.
Noi di CNA siamo disponibili a pubblicare per conto delle imprese associate queste informazioni sul nostro sito web www.biella.cna.it.








